L'
art. 4 della legge regionale 11 maggio 2006
n. 4 come sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2007
n. 2, in seguito modificato dalla legge regionale 5 marzo 2008
n. 3, ha introdotto l'imposta regionale sulle unità da diporto, ora denominata "Tassa Regionale sulla Tutela e la Sostenibilità Ambientale".
La Tassa Regionale si applica a tutte le unità da diporto e le unità comunque utilizzate a scopo di diporto che effettuano il transito nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale nel periodo compreso dal
1° giugno al 30 settembre.
E' tenuto al pagamento il soggetto, persona fisica o società, che assume l'esercizio dell'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 265 e seguenti del Codice della navigazione.
La tassa, il cui pagamento deve avvenire entro le 24 ore dall'arrivo, è dovuta settimanalmente in relazione alla lunghezza dell'unità da diporto, come di seguito specificato:
euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
euro 1.250 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri;
a partire dalla quinta settimana di permanenza la tassa non è dovuta;
Per le unità a vela con motore ausiliario l'imposta è ridotta del 50 per cento.
Per il calcolo dell'imposta sulle unità da diporto si deve far riferimento alla lunghezza misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 (
LFT).
I gestori delle strutture portuali sono tenuti a comunicare, entro il giorno 5 di ogni mese, gli estremi delle imbarcazioni soggette ad imposta e dei soggetti responsabili del pagamento, transitati dal
1° giugno al 30 settembre, con riferimento ai transiti registrati nel mese precedente.
I gestori delle strutture portuali regionali possono incaricarsi di riscuotere la tassa, tramite la stipula dell'apposita convenzione con l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le Entrate, con un riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento del tributo riscosso. I soggetti convenzionati devono emettere apposita ricevuta per l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dei soggetti d'imposta.
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