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Imposta di soggiorno

La legge finanziaria regionale del 2007 ha istituito l'imposta regionale di soggiorno.

L'imposta regionale di soggiorno viene istituita nei mesi estivi, e riguarda i cittadini non residenti nei comuni della Sardegna che soggiornano come turisti nelle aziende ricettive site in Sardegna oppure in affitto nelle unità immobiliari private.
È dovere di ogni proprietario/gestore dell'azienda ricettiva e di ogni proprietario di unità immobiliare comunicare al comune di pertinenza il soggiorno dei turisti nel periodo 15 giugno – 15 settembre entro 48 ore dall'inizio del soggiorno e di procedere al pagamento entro 15 giorni dalla fine del soggiorno.

L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture nella misura di un euro, ad eccezione dei soggiorni negli alberghi a quattro stelle e superiori, per i quali l'imposta è stabilita nella misura di due euro al giorno per persona.

I soggetti che eseguono attività di intermediazione immobiliare comunicano al comune, in luogo del proprietario o del possessore delle unità immobiliari, i dati relativi ai soggetti per i quali hanno prestato opera di intermediazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'affare. È data facoltà ai comuni di applicare l'imposta nell'ambito del proprio territorio a decorrere dall'anno 2008.

L'imposta riscossa nell'ambito territoriale di competenza è attribuita per il 50 per cento al comune e per il restante 50 per cento alla Regione autonoma della Sardegna.

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